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La ABM Agenzia Brevetti & Marchi offre consulenza ed assistenza per la richiesta di brevetti PCT; fissate un appuntamento con i consulenti del nostro studio di Pisa, che sapranno fornirvi tutte le informazioni del caso e vi illustreranno in dettaglio tutti i nostri servizi.
Prima di tutto bisogna ricordare che questa richiesta di brevetto è regolata dal Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT).
Gli Uffici competenti a ricevere la domanda di brevetto internazionale sono gli uffici nazionali, l'Ufficio Brevetti europeo, l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale con sede a Ginevra.
La domanda di brevetto internazionale
(PCT) non dà luogo all'ottenimento di un vero e proprio brevetto, ma permette, tramite un unico deposito all'atto del quale si possono designare anche tutti gli stati aderenti alla convenzione sul brevetto PCT (attualmente circa 80 Paesi in tutto il mondo), di posticipare le spese relative ai depositi nei vari Paesi per un periodo che, a scelta del richiedente, varia da:
Si ottiene nel frattempo una valida ricerca di anteriorità che consente di valutare la reale portata dell'invenzione, prima di intraprendere spese più impegnative per l'effettuazione di depositi nazionali.
La domanda di brevetto deve essere corredata dalla descrizione del trovato, dalle rivendicazioni, dai disegni, dal riassunto e dalla ricevuta di pagamento delle tasse di deposito e di ricerca. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data di deposito delle traduzioni delle rivendicazioni nella lingua del Paese in cui si intende proteggere.
Dopo essere stata esaminata dal punto di vista formale, la domanda viene sottoposta ad una ricerca di anteriorità da parte della Searching Authority che evidenzia le eventuali anteriorità rispetto al trovato oggetto della domanda. Spesso, la ricerca viene affiancata da un parere preliminare di brevettabilità di detta autorità.
Nel termine previsto, in linea di massima trenta mesi dalla data di priorità, il richiedente dovrà iniziare le fasi nazionali (ad esempio in USA, Giappone, Cina, ecc.) o regionali (UE, Paesi eurasiatici, ecc). In sostanza, dovrà decidere dove vorrebbe che il suo trovato fosse tutelato.
Le fasi nazionali o regionali consistono nel deposito presso l'ufficio nazionale o regionale della domanda come era stata già depositata o emendata nella fase internazionale, corredata del rapporto di ricerca e dell'eventuale parere.
Da questo momento in poi, la domanda seguirà la normativa e la procedura del Paese in cui si sta sviluppando la fase.
I tempi di rilascio, le modalità e i costi sono, quindi, diversi da Paese a Paese.
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